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In Italia con Permesso di soggiorno per attività sportiva

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rilasciato allo straniero che deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Tale permesso consente lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva italiana.
Per lo sportivo straniero minore (ma ultraquattordicenne), la richiesta della società sportiva viene corredata con l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.


In Italia con Permesso di soggiorno per attività sportiva


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