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Permesso di soggiorno per ricerca scientifica

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente lo svolgimento dell'attività di ricerca (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca) ed è rilasciato per la durata del programma di ricerca. Viene rilasciato al ricercatore straniero (anche regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo diverso da quello per richiesta asilo o di protezione temporanea) che ha stipulato apposita convenzione di accoglienza con un’Università o istituto di ricerca con sede in Italia – che deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il lavoro consentito e' solo quello legato alla ricerca o alla didattica connessa.


Permesso di soggiorno per ricerca scientifica


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