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Permesso di soggiorno per vacanze lavoro

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro è rilasciato agli stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia. Successivamente all’ingresso del cittadino nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, può essere rilasciato dallo Sportello Unico il nulla osta al lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.


Permesso di soggiorno per vacanze lavoro


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