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Permesso di soggiorno per Lavoro artistico

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Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto su richiesta del datore di lavoro che deve ottenere il nulla osta dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. E’ possibile il rinnovo solo ove sussistano documentate esigenze di consentire la chiusura dello spettacolo e unicamente per proseguire il rapporto di lavoro instaurato con il medesimo datore di lavoro, quindi per una durata non superiore a quella del pds in sede di rilascio e comunque 1 anno max.


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