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Lavorare in Italia con Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l’assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale – essenzialmente legate all’agricoltura o al turismo.
Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.
Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello unico per l’immigrazione. nell’ambito delle specifiche quote per lavoro stagionale stabilite dal Governo con i Decreti flussi.
Alla seconda stagione in Italia, il lavoratore straniero stagionale presente sul territorio e con offerta di lavoro subordinato, può chiedere allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote disponibili stabilite dal Decreto flussi.

Lavorare in Italia con Permesso di soggiorno per lavoro stagionale


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