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Casi particolari d’ingresso per lavoro art. 27 T.U. Immigrazione

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno rilasciato “fuori quota” nei casi particolari d’ingresso previsti dall’art. 27 del Testo unico Immigrazione non consente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, diversi da quello originariamente autorizzato, proprio per la sua particolarità, salve alcune importanti eccezioni espressamente previste per gli infermieri, gli interpreti e traduttori ed i domestici al seguito dei cittadini italiani rimpatriati, a condizione, comunque, che la qualifica richiesta per la nuova assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nullaosta.


Casi particolari d’ingresso per lavoro art. 27 T.U. Immigrazione


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