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Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per una durata massima di 12 mesi dalla data di iscrizione del lavoratore nell’elenco anagrafico del centro per l’impiego, da effettuare entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento o dimissioni. Lo straniero che perde il lavoro conserva il suo permesso fino alla scadenza naturale. Qualora tale scadenza risulti ravvicinata rispetto alla perdita del lavoro, il permesso e' rinnovato per il tempo necessario a completare un periodo di sei mesi di ricerca di nuova occupazione, a condizione che lo straniero stesso si sia iscritto al suddetto elenco del centro per l’impiego.


Permesso di soggiorno per attesa occupazione


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