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Protezione temporanea per motivi umanitari

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per un motivo specifico. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno.
I permessi rilasciati ai sensi dell’art. 20 del T.U. immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, consentono l’esercizio di attività lavorativa.

In applicazione del citato art. 20 è stato emesso il DPCM del 5.04.2011 che ha definito il corrispondente regime di protezione temporanea da assicurarsi a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Il citato decreto stabilisce che alle persone che rientrano nella categoria dei beneficiari della protezione temporanea e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi (ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera c-ter del DPR 394/99 e succ. mod.), che consente l’esercizio di attività lavorativa (ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. C) del DPR 394/1999 e succ. mod.), nonchè la possibilità di circolare per motivi di turismo per un periodo massimo di 90 giorni in area Schengen, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell’accordo. Con successivo DPCM del 6.10.2011 è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche ai cittadini appartenenti alle nazionalità interessate, che hanno richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, previa rinuncia alla relativa istanza oppure nel caso in cui la stessa sia stata rigettata. Anche nel caso di possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo è possibile richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio di tale permesso non preclude, comunque, la presentazione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato dal Questore anche ai minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, nel caso di rigetto della domanda di asilo, su richiesta della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.


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