Visto per studio consente l’ingresso in Italia


II visto per studio consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo terminato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico e dell’articolo 44-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il  visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che-conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana- deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale (di cui all’art.47, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999).
I requisiti e le condizioni  per l’ottenimento del visto sono:
- documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano);
- dimostrazione di adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento (stipulare una fideiussione per motivi studio), non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testi Unico (per il 2011non inferiore a 5.424,90 euro annui);
- il possesso di una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convezioni in vigore con il suo Paese;
- avere un’età maggiore di anni 14.
Riguardo il secondo requisito, molto spesso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rifiutano il rilascio del visto nel caso vengano semplicemente esibiti denaro contante o traveler’s cheque o carte di credito per  cui è consigliabile stipulare una polizza fideiussoria bancaria che copra tutte le spese informarsi bene che va a descrizione di ogni singola ambasciata .
Per quanto concerne le attività di studio che comportano l’esercizio di attività sanitarie, è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale da parte del Ministero della Sanità.
Gli stranieri che risiedono all’estero possono iscriversi alle università italiane solo se ottengono dai Consolati italiani un visto di ingresso per studio. Per ottenere tale autorizzazione bisogna rientrare nelle quote annuali stabilite dal Ministero degli esteri insieme al altri Ministeri. In genere i posti disponibili sono superiori alle domande. Per verificare se l’università prescelta ha messo a disposizione posti per gli studenti stranieri  si dovrà consultare il sito www.miur.it

La procedura per l’iscrizione dall’estero è abbastanza complessa e per non incorrere in errori è necessario rispettare le scadenze che sono indicate nel calendario pubblicato nel sito del Miur.
Innanzitutto, gli studenti stranieri residenti all’estero devono presentare una domanda di preiscrizione al Consolato o all’Ambasciata italiana entro una data che viene stabilita ogni anno dal Ministero dell’università (di solito è entro la fine del mese di maggio). Alla domanda devono essere allegati i documenti scolastici corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.
Successivamente il Consolato o l’Ambasciata restituirà ai richiedenti i documenti di studio originali legalizzati, salvo il caso di esonero, nonché la “dichiarazione di valore in loco”. Poi trasmetterà all’università prescelta dal  candidato la copia della documentazione allegata autenticata.
Le università preparano le liste degli ammessi a sostenere le prove di ammissione ai corsi. A questo punto lo studente straniero che è stato ammesso nelle liste può finalmente chiedere il visto di ingresso per studio.
La domanda di visto è presentata su apposito modello e deve essere corredato dalla dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore (per l’anno 2011) a 417,30 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico.
Il reddito può essere dimostrato mediante l’esibizione di mezzi personali o familiari, oppure con garanzie economiche fornite da istituzione ed enti italiani di particolare notorietà o da istituzioni ed enti stranieri considerati affidabili dal Consolato italiano.
Lo studente deve provare inoltre la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio e di possedere una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedaliera, dimostrabile mediante una dichiarazione consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, quando esista uno specifico accordo tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente, oppure mediante una polizza assicurativa straniera o italiana.
Una volta ottenuto il visto l’interessato, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, deve inoltrare alla Questura del Comune in cui dimora, a mezzo posta, la domanda per ottener il corrispondente permesso di soggiorno per studio che sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre. Lo studente straniero sosterrà le prove di ammissione nonché le prove di italiano (solitamente si svolgono nei primi giorni di settembre). E’ esonerato da questa prova lo studente che è già in possesso di specifici titoli di frequenza di corsi italiano, come quelli  rilasciati dalla Società “Dante Alighieri”. Dopodichè  l’Università redige la graduatoria finale degli ammessi ai corsi universitari. A questo punto, chi non è stato ammesso deve ritornare al suo Paese, tranne che abbia altri titoli per soggiornare in Italia. Invece chi è stato ammesso dovrà presentare alla scadenza del primo permesso di soggiorno domanda di rinnovo, sempre tramite l’ufficio postale.
Nel caso di richiesta di visto di studio inoltrata da un minorenne si possono presentare due situazioni:
- se il minore ha compiuto i 14 anni e intende frequentare un anno scolastico presso istituti e scuole secondarie pubbliche o private nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali, i genitori potranno individuare un programma di scambio nel sito del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it) e poi rivolgersi al Consolato italiano per richiedere il visto d’ingresso;
- nel caso di minore di età non inferiore ai 15 anni interessato a conseguire una formazione scolastica in Italia, al di fuori dei programmi di scambio, i suoi genitori devono presentare richiesta di visto al Consolato italiano indicando la persona o l’ente che in Italia garantirà la tutela. Altresì, devono dimostrare la corrispondenza del programma scolastico da seguire e la sua coerenza con gli studi svolti nel Paese di appartenenza, ed infine devono dare prova di possedere sufficienti  risorse economiche per il mantenimento del minore in Italia.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda di visto per studio è inoltrata da un maggiorenne, il quale vuole seguire un corso d’istruzione superiore o d’istruzione tecnica o professionale, viene verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza. Lo studente deve altresì dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti, di disporre di un alloggio idoneo, nonchè fornire prova di aver attenuto dalla scuola italiana l’iscrizione o la preiscrizione.



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