Visto per lavoro autonomo per l'ingresso in Italia


Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa (industriale, artigianale. Commerciale) a carattere non subordinato, o costituire una società di capitali o di persone, o accendere a cariche societari ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico.

I visti di ingresso e i relativi titoli di soggiorno sono rilasciati entro il limite delle quote precedentemente fissate dal Governo. Inoltre tale autorizzazione viene rilasciata a condizione che l’attività da svolgere non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani.
Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b). c) e d) del D.Lgs n. 286/1998, è richiesta l’autorizzazione al lavoro.
In ogni caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l’avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, e dall’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (norma riscritta dal DPR n. 334/2004).
Il richiedente deve quindi dimostrare:
1. di disporre di adeguate risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività che desidera intraprendere in Italia;
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per svolgere determinati lavori (iscrizioni ad albi o registri professionali);
3. che non ci siano motivi ostativi al rilascio delle eventuali licenze o autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività.

Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiendono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o il diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per la concessione del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto.
Una volta richiesta la dichiarazione il cittadino extracomunitario, anche per le attività per le quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzaatorio, è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente in relazione al luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
La dichiarazione e l’attestazione di cui sopra sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
La dichiarazione di cui si è detto, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio. Nonché l’attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 dell’articolo 39 del Regolamento attuativo del T.U., devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla Questura territorialmente competente, la quale provvederà all’apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell’ingresso.
Il nullaosta provvisorio e posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 39 del medesimo Regolamento entro 20 giorni dalla data di consegna della stessa, dopo aver verificato che non sussistano, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno ne territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all’interessato o al suo procuratore.

Per le attività autonome di consulenza o con contratto di collaborazione, per le quali non è disposta alcuna iscrizione nel registro delle impresse, e che non richiedono licenze o autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri professionali - sicchè non è identificabile l’autorità amministrativa competente alla concessione della dichiarazione e dell’attestazione – occorre che i cittadini straniero presentino la seguente documentazione:
1. idoneo contratto di collaborazione corredato da un certificato di iscrizione al registro delle imprese dell’azienda committente;
2. copia di una dichiarazione rilasciata dal committente alla Direzione provinciale del lavoro, nella quale venga specificato che nel contratto di collaborazione stipulato non verrà instaurato alcun rapporto subordinato;
3. dichiarazione del committente con la quale si assicura di corrispondere al collaboratore a progetto un importo superiore al livello minimo disposto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
4. copia dell’ultimo bilancio depositario presso il registro delle imprese (nel caso di società di capitali) o nell’ultima dichiarazione dei redditi (per le società di persona o impresa individuale), da cui risultino adeguate risorse per il pagamento del corrispettivo compenso al collaboratore straniero.
In tutti i casi sopra elencati, il cittadino straniero deve, altresì, dimostrate di disporre di un alloggio idoneo.
La dichiarazione, l’attestazione ed il nullaosta devono essere presentati dallo straniero alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro tre mesi dalla data rispettivo rilascio. Mentre il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 7 del Testo Unico, in contrasto con l’art. 39, comma 7 del Regolamento attuativo che stabilisce 30 giorni). L’Ambasciata provvederà entro tale termine a verificare:
1. la disponibilità di risorse corrispondenti a quelle indicate nell’eventuale attestazione;
la disponibilità di un reddito non inferiore a quello al di sotto del quale è prevista l’esenzione del ticket (8.500 euro per anno, da Circolare MAE 27/04/2010), o della dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del legale rappresentante della cooperativa dalla quale risulti un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitari. La disponibilità di reddito può essere comprovata anche tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (Fideiussione e Assicurazione medica utile al visto per stranieri )
2. l’idonea sistemazione abitativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisito a di locazione, o dichiarazione sottoscritta dal cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che certifichi di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un’abitazione idonea).
La rappresentanza diplomatico-consolare verifica la documentazione presentata e, in caso positivo, rilascia al cittadino extracomunitario anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (salvo il caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, per il quale la competenza è dello Sportello Unico). Dando comunicazione del rilascio del visto al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.
Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dal rilascio.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento attuativo, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studi o di formazione professionale, può richiedere la conversione permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine. Lo Sportello Unico. Su richiesta dell’interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d’ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, rilascia la certificazione di cui all’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1 e 2. lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all’interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente tramite procedura telematica. Si applicano, inoltre, le disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis del regolamento attuativo.
Ai fini dell’accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, è stabilito quanto segue:
1. in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione dell’interessato un alloggio idoneo;
2. il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3 dell‘articolo 26 del Testo Unico è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle suddette dichiarazioni.

Per ciò concerne l’attività lavorativa ne settore dello sport è necessario fare riferimento all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, il cui testo è stato riformulato dal DPR n. 334/2004.
Per gli sportivi stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p). e comma5-bis del Testo Unico, il nullaosta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, apposta sulla richiesta della società destinatari delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della Legge 23 marzo 1981, n. 91. la dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d’assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fine della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il  permesso di soggiorno possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima federazione.
Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui all’articolo 40, comma 16, sono considerati al di fuori della quote stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico. Al fine dell’applicazione dell’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico, le quote d’ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o e per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell’ambito delle quote fissate dall’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico.
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.



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