Il visto per vacanze-lavoro consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera r) del Testo Unico e dell’articolo 40, comma 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell’attività lavorativa disposte dall’articolo 40, comma 16 del DPR n. 394/1999.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testo Unico.