MongoliaVisto per Affari |
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Visto per Affari - Si tratta di un “visto Schengen uniforme” valido ai fini dell’ingresso in tutti i Paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata (non superiori a 90 giorni nell’arco del semestre). Il visto per affari consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquisitati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Permette l’accesso alle persone che lavorano nel campo della moda ( fotomodelle/i e indossatrici/tori ), ai componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche, nonchè a coloro che lavorando nei settori di trasporto e per esigenze di lavoro devono viaggiare e spostarsi da un paese all’altro (autotrasportatori, equipaggio di aereo eccetera).
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
Nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri dispone che il richiedente dimostri, per il rilascio di tale autorizzazione, oltre i requisiti generali sopra indicati, ulteriori presupposti, vale a dire:
Nel caso di visto richiesto da persone che lavorano nel settore della moda presupposto specifico è la lettera d’invito redatta dall’agenzia di moda la quale deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione instaurato tra le imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si accollerà le spese di viaggio e di alloggio.
Allo scopo di facilitare e rendere più celere il rilascio di codesti visti ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, a seguito di accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese, ha concluso delle intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori, semplificando così gli adempimenti connessi alla concessione di tale autorizzazione, anche in forma di visto per più ingressi .
Il Regolamento CE n. 532/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dispone un elenco delle attestazioni / ricevute / giustificativi che le guardie di frontiera possono domandare ai cittadini non appartenenti allo Spazio Schengen al fine di appurare che sia stata rispettata la finalità del viaggio (richiedendo l’invito sottoscritto da un’impresa o da un’autorità a partecipare a incontri, conferenze, i documenti attestanti i rapporti d’affari o professionali, il biglietto d’ingresso nel caso di partecipazione a fiere o congressi, il soggiorno per affari , l’eventuale fideiussione per l’ingresso in Italia ).
Infine, si deve precisare che, ai sensi dell’articolo 1 Legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che desideri soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.
In virtù della sopra indicata norma legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di viste, affari turismo e studio essendo lo stesso sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero agli agenti della polizia di frontiera al momento dell’ingresso ovvero, nel caso lo straniero abbi fatto scalo in un Paese appartenente dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura ufficio stranieri del Comune dove soggiornerà. Nell’eventualità in cui lo straniero non ottemperasse a quanto specificato sopra sarà soggetto ad un provvedimento amministrativo di espulsione. Esegui gli STEP per richiedere il tuo VISTO |
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