MongoliaVisto per lavoro Autonomo settore spettacolo |
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Il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo e regolamentato dall’articolo 40 del Regolamento attuativo.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
1. copia dell’atto contratuale di lavoro autonomo, con firma autentica del gestore, del tittolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
2. copia di una formale dichiarazione di responsabilita, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu del contratto stipulato non verra instaurato alvun rapporto di lavoro subordinato; 3. idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorita consolare italiana che attesti la legittimazione dell’organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola puo essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa; 4. nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso della Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 4 dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro; 5. disponibilita di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle mediseme norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idonea.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione, sara sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale o di comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.
I visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del D.Lgs n. 286/1998.
I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell’impossibilita di svolgere la loro attivita per un comittente diverso da quello per il quale il visto e stato rilasciato e dell’impossibilita di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
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