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MongoliaVisto Ingresso e soggiorno per il volontariato |
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Il decreto legislativo 154/2007 introduce nel Testo Unico l’art.27 bis “Ingresso e soggiorno per il volontariato”. Si tratta di una tipologia di ingressi per la quale il legislatore ha previsto il ricorso alla determinazione annuale (tramite Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno) del contingente ammesso a partecipare ai programmi di volontariato.
La procedure prevede che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato (appartenente ad una categoria tra enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti civilmente riconosciuti, organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L.49/1987, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L.383/2000) stipuli una convenzione con lo straniero e sottoscriva una polizza assicurativa per le spese sanitarie e per la responsabilità civile verso terzi e assuma la piena responsabilità per le coperture relative al soggiorno del volontario e per il viaggio di ingresso e ritorno nel Paese di provenienza.
Lo straniero deve avere un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Esegui gli STEP per richiedere il tuo VISTO |
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