Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto.
L’obbligo del visto costituisce un’eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC,I,2.1.1).
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
1. valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
2. biglietto aereo o prenotazione di andata e ritorno.