Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2) , ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l’ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti (ICC,V, 2.1).
La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requsiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per “turismo”. Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito è altresì’ rilasciato ai marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.