Visto per motivi religiosi in Italia |
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Il visto per motivi reliogioso consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religioso stranieri, intesi come coloro che abbiano gia ricevuto ordinazione sacerdotale (o condizione equivalente), religiose, ministri di cultri appartenenti ad organizzazione confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Minister dell’Interno, che intendano participare a manifestazioni di culto o esecitare attivta ecclesistica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
1. l’effettiva condizione di “religioso”;
2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita addotte a motivo del soggiorno in Italia; nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testo Unico ( Polizza fideiussoria per visto di ingresso stranieri). Piu’ precisamente occorre distinguere: 1. visto di ingresso per motivi religioso di durata inferiore a 90 giorni: e un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed e rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri che abbiano gia ricevuto ordinazione sacredotale o condizione equivalente/appartenenti ad organizzazione confessionalo iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attivita religiosa o pastorale; 2. visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: e un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca : a) documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso; b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o della attivita addotte a motivo del soggiorno; c) titolo di viaggio; d) mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso; e) invito e/o dichiarazione dell’Ente religioso, vistata, se si tratta di un cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero. |
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